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Accesso civico



  • Accesso Civico

    Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”): è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari. 
    Accesso Civico e Accesso agli Atti
    L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n. 33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.
     
    RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA: Dott.ssa Francesca Grabau (Segretario Generale)
    PEC/Email: comuneuzzano@postecert.it
    Recapito telefonico: 0572/44771 (centralino)
    Sede ufficio: Piazza Unità d'Italia, 1  51010 Uzzano (PT)
     
    POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA (Art. 2, comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - Art. 5, co. 4, del D.Lgs. 33/2013)
    La nuova disciplina sul procedimento amministrativo ha rafforzato le garanzie dei privati contro l'eventuale ritardo dell'Amministrazione nei procedimenti che li vedono interessati, prevedendo l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento.
    Il privato può inoltre ricorrere al titolare del potere sostitutivo anche nei casi di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso civico di cui all’art. 5 comma  4 del D.Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza amministrativa.
    TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO PER LA TRASPARENZA: Dott.ssa Francesca Grabau (Segretario Generale)
    PEC/Email: comuneuzzano@postecert.it
    Recapito telefonico: 0572/44771 (centralino)
    Sede ufficio: Piazza Unità d'Italia, 1  51010 Uzzano (PT)
     

    Normativa:
    Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
    Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
    Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
    Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)

    Ultimo aggiornamento: 31/01/2018

  • Accesso Civico "generalizzato"

    Dal 23 dicembre 2016 è entrato in vigore l'istituto dell'Accesso civico generalizzato.
    Il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016  riscrive l’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 e introduce l’articolo 5-bis.
    Sono previste due tipologie di accesso civico:
    1) la prima, disciplinata dal comma 1 dell’art. 5, che recita: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.  Si tratta del già vigente istituto dell’accesso civico, con relativa istanza da indirizzare al Responsabile della trasparenza dell’Ente, quando dati, informazioni ed atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione trasparente” non risultano essere stati pubblicati.
    Comporta il diritto del cittadino di vedere pubblicato tutto ciò che in base al D.Lgs.  n. 33/2013 debba essere oggetto di pubblicazione. L’accesso civico è limitato ai soli dati, documenti e informazioni che vanno pubblicati.
    2) la seconda, disciplinata dal comma 2, dell’art. 5, che testualmente recita “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”
    L’accesso civico è più esteso rispetto a quello disciplinato dal comma 1 perché prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione a prescindere dalla obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. Si tratta di nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.
    • Soggetti legittimati: chiunque ha diritto di fare istanza di accesso. Nell’accesso civico il diritto spetta a qualsiasi persona, senza nessuno specifico requisito soggettivo e non è necessaria nessuna motivazione (Art. 5 D. Lgs n. 33/2013 così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs n. 97/2016).
    • Oggetto: l’accesso civico ha per oggetto i dati ed i documenti detenuti dalla Pubblica  Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso decreto n. 33/2013.
    • Limiti: i limiti dell’accesso sono disciplinati dall’art. 5 bis del D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 che individua una elencazione tassativa che permette di rifiutare l’accesso civico, nel caso in cui esso possa comportare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici inerenti a:
    1. la sicurezza pubblica;
    2. la sicurezza nazionale;
    3. la difesa e le questioni militari;
    4. le relazioni internazionali;
    5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
    6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
    7. il regolare svolgimento di attività ispettive.
    L’accesso civico può inoltre essere rifiutato per salvaguardare i seguenti interessi privati:
    1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
    2. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
    3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.


    Normativa:
    Art. 5, c.2. d.lgs. n. 33/2013
    Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)

    Ultimo aggiornamento: 30/01/2018